Il reato di percosse si distingue per una condizione particolare: la violenza esercitata non deve aver causato, al di là di una possibile sensazione dolorosa, effetti patologici riconducibili a una “malattia”. In altre parole, non devono essersi verificate alterazioni organiche o funzionali, neanche di lieve entità. Tuttavia, se le percosse provocano traumi contusivi che compromettono le normali funzioni fisiologiche e richiedono cure mediche specifiche, si entra nel campo del delitto di lesioni. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 6007/24.
Il caso giudiziario
La Corte d’Appello di Roma ha confermato una condanna a 4 mesi di reclusione per lesioni semplici con una prognosi di un giorno. L’imputato aveva aggredito una donna con calci (il 2 agosto 2020). Nel ricorso in Cassazione, l’uomo ha contestato la qualificazione del reato, sostenendo che il referto medico indicava solo una lieve contusione con rossore, senza la presenza di ecchimosi o ematomi, elementi che, secondo lui, non configuravano una “malattia” necessaria per qualificare l’aggressione come lesioni. Ha quindi richiesto la riqualificazione del reato come percosse (art. 581 c.p.).
La posizione della Cassazione
La Cassazione ha chiarito la distinzione tra percosse e lesioni.
- Percosse: la violenza non provoca alterazioni organiche o funzionali, se non una sensazione dolorosa.
- Lesioni: la violenza determina un trauma che compromette le normali funzioni fisiologiche e necessita di interventi medici specifici.
Nel caso in esame, la lieve contusione riportata dalla vittima, pur senza ecchimosi o ematomi evidenti, è stata comunque ritenuta sufficiente a configurare il reato di lesioni, essendo accompagnata da una temporanea alterazione funzionale dell’organismo.
Le novità introdotte dalla riforma Cartabia
La Cassazione ha inoltre sottolineato l’impatto del D.lgs. 150/2022 (nota riforma Cartabia) sulla competenza in materia di lesioni personali.
- Giudice di pace: ora competente per lesioni procedibili a querela con prognosi inferiore a 40 giorni.
- Pene più miti: con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 52 del D.lgs. 274/2000, il sistema garantisce un trattamento più favorevole per l’imputato.
Questa modifica normativa ha portato alla dichiarazione di illegittimità della pena inflitta nei casi in cui la competenza spetterebbe al giudice di pace, applicando così il principio del favor rei.