La figlia maggiorenne e non autosufficiente di una coppia divorziata si è trasferita a casa del compagno e non vive più con la madre, che era destinataria del contributo al mantenimento da parte del padre, stabilito in sede di divorzio. È possibile, quindi, chiedere una modifica delle condizioni di divorzio, poiché, cessata la convivenza con la figlia, la madre non ha più diritto a ricevere tale contributo. Il figlio maggiorenne ha la libertà di decidere con chi vivere; se sceglie di lasciare la casa del genitore con cui viveva, le disposizioni relative al mantenimento perdono validità. È sufficiente un accordo formale tra i genitori per dichiarare cessato l’obbligo del contributo.
Bisogna poi valutare se la figlia, nonostante non viva più con la madre, abbia ancora diritto al mantenimento da parte dei genitori. Questo dipende da vari fattori, come l’età, la frequenza a un corso di studi e le scelte personali della giovane. Ad esempio, se convive con il compagno che si assume la responsabilità economica della famiglia e lei non studia né lavora, i genitori non sono più obbligati a contribuire. Se invece continua a studiare, potrebbe avere diritto a un contributo, da valutare in base alle condizioni economiche dei genitori.
In generale, i genitori separati o divorziati devono garantire ai figli maggiorenni un tenore di vita adeguato alle risorse familiari. Tuttavia, la giurisprudenza recente ha stabilito che i giovani adulti che non riescono a trovare un lavoro adeguato non possono continuare a pretendere di essere mantenuti dai genitori, ma possono richiedere aiuti sociali. In ogni caso, ai genitori rimane il dovere di provvedere al necessario per vivere, come previsto dal Codice civile (ordinanza 12123/2024 della Corte di Cassazione).