Con la sentenza del 24 maggio 2024, n. 20763, la Corte di Cassazione Penale ha stabilito che lo stato di ebbrezza di un conducente può essere accertato anche senza l’uso dell’alcooltest, basandosi su comportamenti evidenti e sintomatici dell’assunzione di alcool. Questo principio è stato espresso dalla Suprema Corte in seguito al rigetto del ricorso presentato da un automobilista.
Nel caso in questione, il Tribunale di Brescia aveva condannato l’automobilista per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis del Codice della Strada, infliggendogli sei mesi di arresto e una multa di € 1.500,00, con la sospensione della pena, oltre alla revoca della patente di guida. La condanna era basata su un incidente stradale causato mentre guidava sotto l’influenza dell’alcool. La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma, aveva concesso il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, ma aveva confermato il resto della sentenza di primo grado.
L’automobilista aveva quindi fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la condanna fosse illegittima in quanto basata esclusivamente sulle dichiarazioni degli agenti di polizia, senza un valido test alcolemico. Secondo la difesa, non sarebbe stato possibile dedurre la presenza di una quantità di alcool nel sangue superiore ai limiti di legge basandosi unicamente su testimonianze relative allo stato confusionale dell’imputato, urti contro il marciapiede e la sua incapacità di rispondere alle domande degli agenti.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che lo stato di ebbrezza può essere dedotto anche in assenza di un alcooltest, purché vi siano “elementi obiettivi e sintomatici” che indichino un’elevata assunzione di bevande alcoliche. Tra questi, l’odore forte di alcool e l’incapacità del conducente di controllare il veicolo e rispondere alle domande della polizia possono essere considerati sufficienti per giustificare una condanna.
Un esempio concreto che riflette quanto stabilito in questa sentenza riguarda un caso avvenuto a Torino, dove un automobilista è stato fermato per guida pericolosa. Pur non avendo effettuato l’alcooltest, gli agenti hanno notato segni evidenti di ebbrezza, come la difficoltà del conducente a mantenere l’equilibrio e a rispondere correttamente alle domande. Anche in questo caso, il tribunale ha ritenuto sufficiente la testimonianza degli agenti per condannare l’automobilista, confermando la validità dell’accertamento dello stato di ebbrezza basato su elementi comportamentali evidenti.