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L’omologazione della separazione personale, che formalmente autorizza i coniugi a vivere separati, non costituisce una prova sufficiente per giustificare l’applicazione dell’articolo 1956 del Codice Civile. Durante il periodo di separazione, infatti, i coniugi possono decidere di riprendere temporaneamente la convivenza, sia per motivi pratici che sperimentali, mantenendo una certa vicinanza. Questo tipo di coabitazione, pur non rappresentando una vera riconciliazione matrimoniale (cioè il ripristino della affectio coniugalis), può implicare che il coniuge fideiussore sia comunque a conoscenza della situazione economica dell’altro.