Sottrazione di minore e sospensione della responsabilità genitoriale: il Tribunale di Reggio Emilia applica il principio dell’interesse del minore

Con una recente sentenza, il Tribunale di Reggio Emilia ha affrontato con particolare attenzione la delicata questione del reato di sottrazione internazionale di minore, soffermandosi in particolare sull’eventuale applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale.

Il caso: il trasferimento all’estero del minore senza consenso

Il procedimento ha avuto origine dalla condotta di una madre che aveva portato il figlio minore in Moldavia, suo Paese d’origine, senza il consenso del padre, presso il quale il minore era stato collocato dal giudice civile.

La donna, tramite la propria difesa, ha sostenuto di essersi allontanata dall’Italia per sottrarre sé stessa e il figlio a una situazione familiare segnata da presunte violenze e maltrattamenti da parte dell’ex coniuge. Tuttavia, il Tribunale ha escluso la sussistenza della scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.), ritenendo che non vi fosse la prova di un pericolo attuale, grave e non altrimenti evitabile.

Inoltre, le accuse di violenza riferite dalla donna non hanno mai dato luogo a procedimenti penali e, comunque, non riguardavano il minore. Al contrario, la decisione del giudice civile di affidare il bambino al padre è stata considerata elemento oggettivo a sfavore della versione difensiva.

La normativa applicabile: Convenzione dell’Aja e responsabilità genitoriale

Il Tribunale ha chiarito che, ai fini della valutazione della responsabilità genitoriale e della sottrazione del minore, non ha rilievo la nazionalità della madre, ma la residenza abituale del bambino prima del trasferimento, come previsto dall’art. 3 della legge 64/1994 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1980.

Il reato di sottrazione di minore, previsto dall’art. 574-bis c.p., è un reato plurioffensivo che lede non solo i diritti dell’altro genitore, ma anche quelli del minore, privato della possibilità di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.

La pena accessoria: non può essere automatica

Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda l’analisi della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale. L’art. 574-bis, comma 3, c.p. prevede tale misura nei confronti del genitore condannato per la sottrazione del figlio. Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 102/2020, ha dichiarato incostituzionale la previsione nella parte in cui disponeva l’automatica applicazione della sospensione.

Secondo la Consulta, infatti, l’automatismo contrasta con il principio costituzionale di personalità della pena (art. 27 Cost.), e soprattutto con la necessità di tutelare l’interesse superiore del minore. Quest’ultimo deve sempre essere oggetto di valutazione concreta da parte del giudice, anche in sede penale.

L’approccio del Tribunale di Reggio Emilia

Tenendo conto dei principi costituzionali e del diritto internazionale, il Tribunale ha ritenuto che, pur in presenza di una condanna per sottrazione di minore, la sospensione della responsabilità genitoriale non fosse nel caso concreto nell’interesse del minore. È stato infatti riconosciuto che, nonostante l’illecito, il legame con la madre non era dannoso per il bambino e che mantenerlo fosse, anzi, auspicabile per la sua serenità e stabilità emotiva.

Considerazioni finali

Questa sentenza conferma la crescente attenzione dei giudici al bilanciamento tra sanzione penale e tutela effettiva del minore. In linea con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, viene superata la logica punitiva automatica a favore di un approccio più attento alla realtà familiare, alla sua evoluzione e all’interesse concreto del figlio.


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