Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli sono quelle che, per la loro imprevedibilità e importanza, non possono essere previste e comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario periodico stabilito per il mantenimento. Tali spese, se sostenute da uno solo dei genitori, possono violare il principio di proporzionalità del contributo genitoriale, soprattutto quando non erano ragionevolmente determinabili al momento della fissazione dell’assegno. Questo principio è stato sottolineato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 7169 del 18 marzo 2024, che ribadisce come tali spese, se non contemplate, possano richiedere una nuova valutazione.
Precedenti giurisprudenziali rilevanti
Nella giurisprudenza si distinguono due tipi di spese: quelle ordinarie e quelle straordinarie. Le prime sono destinate a bisogni ordinari del figlio, prevedibili e ripetuti nel tempo, e possono essere integrate nell’assegno di mantenimento. Le seconde, invece, sono caratterizzate da imprevedibilità e rilevanza, e richiedono una valutazione separata per il loro rimborso, come evidenziato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 379 del 13 gennaio 2021.
Un altro importante riferimento giurisprudenziale è l’ordinanza n. 3835 del 15 febbraio 2021, che chiarisce come le spese scolastiche e mediche straordinarie, sebbene non comprese nell’assegno periodico, ne condividano la natura se prevedibili e ricorrenti. In tali casi, il genitore che ha sostenuto tali spese può richiedere il rimborso all’altro genitore senza bisogno di un nuovo titolo esecutivo.
Rilevanza delle spese straordinarie
In linea generale, le spese straordinarie sono quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, non possono essere incluse nell’ordinario regime di vita dei figli. Tali spese, se incluse in via forfettaria nell’assegno di mantenimento, possono violare il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e compromettere il benessere della prole, che potrebbe essere privata di cure o altre necessità fondamentali. Pertanto, la soluzione di stabilire tali spese in modo forfettario è considerata inadeguata e in contrasto con i principi logici e giuridici, come evidenziato nella sentenza n. 9372 dell’8 giugno 2012.
Concordo tra i genitori e informazione preventiva
È stato stabilito che, in tema di spese straordinarie, il genitore collocatario non è sempre tenuto a concordare preventivamente e informare l’altro genitore per tutte le spese sostenute, soprattutto se queste sono prevedibili e ricorrenti, come le spese scolastiche o mediche ordinarie. Tuttavia, per le spese straordinarie che esulano dall’ordinario regime di vita, è richiesto un accordo preventivo. In caso di mancanza di tale accordo, il giudice deve valutare se la spesa sia stata effettuata nell’interesse del minore e se sia proporzionata alle condizioni economiche dei genitori, come stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 14564 del 25 maggio 2023.
Esempi concreti di casi
- Un esempio concreto riguarda un genitore che ha iscritto il figlio a una scuola privata senza il consenso dell’altro genitore, richiedendo poi il rimborso delle spese. Il tribunale ha ritenuto che, data l’utilità della scuola privata per il minore, il rimborso fosse dovuto nonostante il mancato accordo preventivo.
- Un altro caso ha visto un genitore rifiutarsi di rimborsare le spese per cure mediche non concordate preventivamente, ma essenziali per il benessere del figlio. Anche in questo caso, il giudice ha stabilito che il rimborso fosse dovuto, considerando la necessità delle cure.
Aumento delle esigenze economiche
Con l’aumentare dell’età del figlio, aumentano anche le sue esigenze economiche, che non possono essere completamente coperte dall’assegno di mantenimento stabilito in modo forfettario. Pertanto, le spese straordinarie possono giustificare un adeguamento dell’assegno di mantenimento, come stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 13644 del 29 aprile 2022.
Ripartizione delle spese straordinarie
La ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori non deve necessariamente essere al 50%, ma deve essere proporzionata al reddito di ciascuno, considerando le risorse economiche di entrambi e l’importanza delle responsabilità domestiche e di cura assunte. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 14813 del 10 maggio 2022.
Conclusione
La gestione delle spese straordinarie nel mantenimento dei figli richiede una valutazione attenta e personalizzata da parte del giudice, che deve considerare l’interesse del minore e la proporzionalità del contributo di ciascun genitore. Le spese straordinarie devono essere trattate separatamente dall’assegno di mantenimento ordinario, garantendo che siano coperte solo quelle effettivamente necessarie e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori.