Genitori condannati per maltrattamenti: la Consulta dice no all’automatismo della sospensione della responsabilità genitoriale

Con una recente e importante pronuncia (sentenza n. 55/2025), la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’automatismo previsto dall’art. 34, comma 2, del Codice Penale, che impone la sospensione della responsabilità genitoriale a carico del genitore condannato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minori, anche se questi ultimi hanno solo assistito ai fatti.

La questione: può un automatismo tutelare davvero l’interesse del minore?

La norma oggi censurata prevedeva che, in caso di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), il giudice dovesse sempre e automaticamente sospendere la responsabilità genitoriale del condannato, per un periodo pari al doppio della pena inflitta.

Ma secondo la Corte, questa previsione non consente al giudice di valutare caso per caso l’interesse concreto del minore, privandolo di un’eventuale relazione significativa con il genitore, anche in presenza di un contesto familiare ricomposto o migliorato. E questo può trasformarsi in un danno per il bambino, anziché una tutela.

Il caso da cui nasce la pronuncia

Tutto parte da un procedimento penale davanti al Tribunale di Siena, dove i giudici avevano accertato la responsabilità penale di due genitori per maltrattamenti nei confronti dei figli conviventi. Tuttavia, il collegio si è trovato costretto ad applicare in automatico la sospensione della responsabilità genitoriale, senza poter considerare i cambiamenti avvenuti nel frattempo nel nucleo familiare né l’effettivo interesse dei minori.

Il giudice ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte Costituzionale, lamentando l’irragionevolezza dell’obbligo di sospensione senza possibilità di valutazione discrezionale.

La risposta della Corte Costituzionale

La Consulta ha accolto la questione, stabilendo che il giudice deve sempre avere la possibilità di valutare se la sospensione della responsabilità genitoriale sia effettivamente utile e rispondente al benessere del minore.

Imporre automaticamente una misura così incisiva – anche in presenza di un recupero del rapporto genitoriale – viola diversi principi costituzionali, in particolare:

  • Art. 2: tutela della persona e delle sue relazioni affettive;

  • Art. 3: principio di uguaglianza e ragionevolezza delle norme;

  • Art. 30: diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

Il precedente richiamato dalla Corte

Non è la prima volta che la Corte Costituzionale si pronuncia contro simili automatismi. Già con la sentenza n. 102/2020, era stato dichiarato incostituzionale un meccanismo analogo che imponeva la sospensione della responsabilità genitoriale in caso di condanna per sottrazione e trattenimento all’estero del minore.

In entrambe le pronunce, la Corte sottolinea come l’interesse superiore del minore non possa mai essere sacrificato a logiche sanzionatorie rigide, ma vada valutato concretamente in ogni singolo caso.

Cosa cambia per i procedimenti in corso?

Grazie a questa sentenza, i giudici avranno ora un margine di discrezionalità, fondamentale per decidere se applicare o meno la sospensione della responsabilità genitoriale. Questo vale non solo nei procedimenti futuri, ma anche per quelli in corso, dove potrà essere rivalutata l’effettiva utilità della misura.


🔍 In conclusione

Con questa decisione, la Corte Costituzionale rafforza ancora una volta la centralità dell’interesse del minore, confermando che non può essere sacrificato da automatismi sanzionatori, anche in casi delicati come quelli che coinvolgono maltrattamenti in famiglia. Ogni situazione familiare è unica e deve essere valutata come tale, senza generalizzazioni.

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