Lavoro in nero: la nuova linea dell’Ispettorato del Lavoro cambia tutto sulla maxisanzione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha deciso di allinearsi all’interpretazione più recente della Corte di Cassazione, cambiando radicalmente l’approccio su quando si consuma l’illecito di lavoro nero. La novità è contenuta nella nota 1156/2024 e riguarda la cosiddetta maxisanzione per lavoro irregolare, prevista dall’articolo 3 del Decreto legge 12/2002.


Un illecito istantaneo, non più permanente

Finora, il ministero del Lavoro (nota 26/2015) considerava il mancato invio della comunicazione di assunzione come un illecito “permanente”, che si completava solo con la fine del rapporto o la sua regolarizzazione.

Ora cambia tutto: l’illecito è istantaneo, con effetti che durano nel tempo. In pratica, il momento decisivo è quello in cui il datore di lavoro omette di comunicare l’assunzione al Centro per l’impiego entro i termini previsti. Se ciò non avviene, l’infrazione è commessa, e da lì scatta la sanzione.


Perché è importante questo cambiamento?

Perché, come stabilisce il principio del tempus regit actum, si applica la legge in vigore al momento in cui si verifica l’illecito. Questo ha un impatto diretto sull’entità delle sanzioni.


Le nuove sanzioni dal 2 marzo 2024

Il Decreto legge 19/2024 ha aumentato del 30% le maxisanzioni per lavoro nero, modificando l’articolo 1, comma 445, della Legge 145/2018. Quindi, da marzo:

  • Se il lavoro nero è iniziato prima del 2 marzo 2024, si applicano le vecchie sanzioni:

    • da 1.800 a 10.800 euro per lavoratori impiegati fino a 30 giorni.

  • Se il rapporto è iniziato dal 2 marzo in poi, valgono i nuovi importi maggiorati:

    • da 1.950 a 11.700 euro per lavoratori impiegati fino a 30 giorni;

    • da 3.900 a 23.400 euro per impieghi da 31 a 60 giorni;

    • da 7.800 a 46.800 euro per impieghi oltre 60 giorni.


Attenzione anche alla recidiva

Le sanzioni aumentano ulteriormente se il datore di lavoro è recidivo, ossia se nei tre anni precedenti ha già ricevuto sanzioni per lavoro nero. Tuttavia, non si considera recidivo chi ha pagato le sanzioni:

  • dopo diffida a regolarizzare (art. 13 D.lgs 124/2004),

  • in misura ridotta (art. 16 L. 689/1981),

  • o chi ha estinto reati penali con l’adempimento della prescrizione e il pagamento ridotto.


In sintesi

Con questa nuova interpretazione, diventa ancora più importante rispettare i tempi delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, perché da essi dipende la sanzione da applicare. Il momento in cui il rapporto in nero ha avuto inizio è ora determinante per stabilire se scatta la vecchia o la nuova maxisanzione.

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